Requisiti qualifica di impresa artigiana ex art 3, Legge Quadro Artigianato n. 443/85 - Attività mista


Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 443/1985 - Legge Quadro Artigianato, è IMPRESA ARTIGIANA quella che: “… nei limiti dimensionali di cui alla presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell’impresa ...".


Per cui, dal chiaro tenore letterale della su menzionata norma, qualora vengano svolte insieme all'attività principale (che qualifica l’impresa come artigiana) anche le attività espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, queste ultime non inciderebbero sulla qualifica di artigiano, qualora siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio principale di impresa.
A contrario, qualora queste ultime non siano strumentali ed accessorie alla principale, lo svolgimento anche delle attività escluse determinerebbe la perdita della qualifica di artigiano, con conseguenziale cancellazione dell'annotazione della qualifica di impresa artigiana dal Registro delle Imprese dalla competente Camera di Commercio.

Siffatto orientamento è stato già a suo tempo confermato dalla stessa Cassazione, che, con la sentenza n. 8703/2000, pur analizzando una diversa fattispecie, ha comunque fornito una definizione della nozione di impresa artigiana, secondo il disposto dettato dalla Legge Quadro sull’Artigianato n. 443/1985. Nella suddetta pronuncia si legge quanto segue : 

“.. Da quanto precede emerge:
1) che è irrilevante il luogo ove l'impresa artigiana svolge la propria attività, potendo questa essere svolta in luogo fisso (presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente) oppure in forma ambulante o di posteggio;
2) che l'impresa artigiana è definita:
a) dall'oggetto della stessa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività indicate al primo comma dell'art. 3 (cioè le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
b) dal ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi, in particolare, che questo svolga "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2);
c) dai limiti dimensionali relativi ai dipendenti utilizzabili, che varia da settore a settore;
d) dalla funzione preminente nell'impresa dei lavoro sul capitale.

La stessa sentenza, poi, fornisce un ulteriore importante chiarimento :

“… Dalla Legge si ricava addirittura che lo svolgimento di attività escluse insieme a quella, che qualifica l'impresa come artigiana, quindi di più attività, non incidono né sulla natura né sulla unitarietà della stessa, qualora queste ulteriori attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (art. 3, primo comma) …”.

Siffatta interpretazione ed applicazione della normativa di settore ha, poi, trovato piena applicazione nei diversi pareri e decisioni emesse dalle diverse Commissioni Provinciali e Regionali per l’Artigianato, le quali, nel corso degli anni, hanno più volte rigettato per incompatibilità le domande presentate dalle imprese artigiane, riscontrando una carenza di comunanza dei beni utilizzati per l’esecuzione delle attività e per l’assenza del richiesto nesso di strumentalità ed accessorietà tra la nuova attività denunciata e quella svolta in via principale.