Controversie gestori / fornitori utenze domestiche (luce - gas - acqua - telefonia) - Come comportarsi? Cosa fare?

CONTROVERSIE GESTORI / FORNITORI UTENZE DOMESTICHE (LUCE – GAS – ACQUA –

TELEFONIA) COME COMPORTARSI? COSA FARE?

I casi più comuni in cui il consumatore può trovarsi sono i seguenti:
- attivazione contratto non richiesto;
- passaggio non richiesto ad altro gestore / fornitore;
- doppia fatturazione per la medesima utenza;
- addebito di consumi superiori a quelli reali;
- addebiti per servizi non richiesti;
- addebiti nonostante malfunzionamenti e disservizi;
- addebiti per servizi al principio proposti come gratuiti;
- mancata o tardiva portabilità dell’utenza;
- tardiva attivazione dei servizi;
- sospensione o cessazione dell’utenza;
- perdita della propria numerazione;
- errata tariffazione;
- malfunzionamento / impossibilità di fruizione dei servizi

COME CONTESTARE ?

Qualora si dovessero verificare una delle ipotesi di cui sopra , la prima cosa che il CONSUMATORE / CLIENTE deve fare è presentare quanto prima un RECLAMO al proprio gestore / fornitore, chiedendo il riconoscimento degli eventuali indennizzi previsti contrattualmente o dalla normativa di settore per il caso in questione.

Il reclamo potrà essere presentato TELEFONICAMENTE al preposto servizio clienti oppure mediante una CONTESTAZIONE SCRITTA da inviare a mezzo fax / mail / pec / raccomandata con ricevuta di ritorno al preposto servizio clienti (quest’ultima è la modalità consigliata).

Con il reclamo dovranno essere indicati non solo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e tutti i dati utili per l’identificazione della propria utenza (codice cliente, numero contatore, PDR, POD, numero telefonico), ma, anche, un’esposizione chiara e dettagliata di tutti i problemi riscontrati e le proprie richieste (descrizione della problematica e richieste), così da consentire al proprio gestore / fornitore di avere contezza degli stessi e fornire quanto prima un riscontro e provvedere eventualmente alla loro risoluzione ed il riconoscimento degli eventuali indennizzi.

Entro il termine di 30/45 giorni, il proprio gestore / fornitore dovrebbe dare risposta scritta al presentato reclamo.

Qualora il proprio gestore / fornitore non dovesse rispondere oppure la fornita risposta non fosse soddisfacente, allora si dovrà provvedere ad esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione innanzi le competenti Autorità di Garanzia (Corecom – ARERA).

COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA ?

La domanda di conciliazione può essere presentata personalmente dal consumatore o da un suo delegato, solo dopo aver inviato un reclamo scritto al proprio gestore / fornitore e questi non abbia fornito riscontro al reclamo o la ricevuta risposta sia considerata insoddisfacente.

Dopo la presentazione della domanda, il conciliatore provvederà a comunicare alle parti la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione che si svolge interamente per via telematica, mediante accesso all'apposita area virtuale; tale incontro deve svolgersi entro massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre il termine per la conclusione di tutto il procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prorogabile per massimo 30 giorni per esigenze motivate su iniziativa delle parti o del conciliatore.

Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, la parte che ha chiesto la conciliazione non si presenta al primo incontro, il procedimento viene archiviato; se non si presenta l’altra parte, viene redatto un verbale di esito negativo della procedura.
Nel caso di verbale negativo / mancato accordo, il consumatore potrà rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti e veder soddisfatte le proprie pretese, richiedendo, in tale sede, anche il risarcimento dei danni subiti.