Accertata la non debenza l'importo di euro 5.000,00 per pregressi consumi di GAS

Nel caso affrontato, a seguito della promossa opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice la fornitura di gas, veniva accertato come non dovuto l'importo richiesto di circa euro 5.000,00.
In particolare, nella spiegata opposizione alla richiesta di pagamento, veniva provato documentalmente alla competente Autorità Giudiziaria che il consumatore in parola aveva già da tempo rilasciato l'immobile e che, quindi, non aveva, in nessun caso, potuto fruire del servizio di fornitura del gas per il quale veniva richiesto il pagamento di euro 5.000,00.
A quanto sopra, si deduceva, altresì, che la pretesa dalla società di vendita risultava essersi ormai prescritta, in considerazione del fatto che non era giunta al consumatore alcuna valida richiesta ovvero sollecito di pagamento le fatture asseritamente insolute. 
L'Autorità Giudiziaria investita della questione, ritenendo fondate le difese spiegate nell'interesse del consumatore, con la sentenza in parola, accertava la non debenza l'importo di euro 5.000,00. 

La sentenza potrà essere letta qui